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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE ERETINA - APS

 

Art. 1 – Costituzione

  • E’ costituita l’associazione di promozione sociale denominata “”, qui di seguito detta “Associazione”.

  • L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico,per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  • L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

  • L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

 

  • Per il perseguimento dei fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati.

 

  • In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

  • L’Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese sostenute per l’attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

 

  • L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

 

  • L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

 

Art. 2 – Sede

         -    L’Associazione ha sede in Monterotondo, attualmente in via Oberdan n.80/82.

         -   Con delibera del consiglio direttivo (da ora CD) possono essere istituite sedi secondarie, succursali e proprie rappresentanze in altre località d’Italia e potrà essere trasferita la sede sociale nell’ambito del comune di Monterotondo.

Art. 3 – Scopi

         -  Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

- Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi  in  modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

 

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

 

g) formazione universitaria e post-universitaria;

 

i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

 

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

 

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

 

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

 

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

 

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

 

- L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

° La promozione, lo sviluppo, la tutela e la diffusione dell’educazione musicale in particolare ed artistica in generale ;

° Promuovere, istituire, gestire, organizzare, anche in forma associativa, scuole o istituti musicali, anche se  autorizzati o parificati ;

° Organizzare, gestire e promuovere spettacoli musicali, artistici e di inclusione sociale, feste e cerimonie anche con proprie formazioni bandistiche, folkloristiche, orchestrali, coristiche e complessi tradizionali ;

° Organizzare tra gli associati gruppi bandistici, folkloristici, orchestre, cori, complessi musicali di ogni genere ed in ogni altra forma di attività artistica ;

° Partecipare e sostenere ogni iniziativa diretta alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico della musica in generale ;

° Promuovere e favorire con ogni mezzo l’incremento ed il perfezionamento degli attuali sistemi d’insegnamento e preparazione musicale.

- Ai fini di cui sopra, l’Associazione potrà aderire, collegarsi o agire in partenariato ad altre associazioni, fondazioni, enti o consorzi aventi scopi analoghi od affini.

- Per lo sviluppo dell’attività sportiva l’Associazione potrà affiliarsi ad un Ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal CONI.

- L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore,  attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.

- L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

- L’Associazione non persegue finalità di lucro, per cui eventuali risultanze positive o avanzi di amministrazione accertati in sede di conto consuntivo dovranno essere reimpiegati, in base alle indicazioni del CD.

Quanto elencato nell’art. 3 sarà subordinato all’approvazione del CD.

 

Art. 4 – Divieti

         -     L’Associazione, pur riconoscendo e garantendo a tutti i soci, ai membri onorari, ai rappresentanti degli enti, delle associazioni ed ai privati, con i quali collabora per il raggiungimento degli scopi sociali, ogni più ampia libertà di pensiero, di parola e di culto, nel rispetto dei diritti della persona umana, vieta all’interno dell’Associazione ogni forma diretta o indiretta di attività politica o di culto ed ogni iniziativa intesa a strumentalizzare l’attività sociale a fini personali, affaristici o di partito.

         -     Per gli scopi culturali, sociali, umanitari e di fratellanza previsti dallo statuto, l’Associazione rifugge da ogni suggerimento politico o di culto che verrà pubblicamente sconfessato. I responsabili verranno esclusi dall’Associazione con decisione del CD.

 

Art. 5 – Soci

- All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo tre e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal  Codice del Terzo Settore (sette); in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

1)Sono associati dell’Associazione coloro che, su domanda scritta, verranno ammessi dal CD e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal CD. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il CD delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del CD, nel libro degli associati.

- In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il CD deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

- La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

- L’iscrizione alla Associazione si rinnova automaticamente con il pagamento della quota associativa annuale senza necessità di ulteriore ratifica da parte del CD

2) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.

-  L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.

 - Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

 - Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal CD.

-  I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

- Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal CD.

- Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

3)La qualità di associato si perde per:

  • ​

  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al CD; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal CD trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamentodella quota associativa.

  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il CD delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o tramite PEC all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea.In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

 

- La decadenza è deliberata dal CD nei confronti dei soci che vengano meno agli obblighi derivanti dallo statuto o dal regolamento interno, oppure arrechino danno morale all’Associazione.

         -     Nel caso di recesso, decadenza, esclusione o morte, il socio non ha diritto ad alcuna liquidazione, retribuzione o ripartizione di eventuali attività patrimoniali e del fondo comune.

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Art. 6 – Assemblee e deliberazioni

         - L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione

1)Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

- Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

- In particolare l’Assemblea ha il compito di:

° delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;

 

° individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

 

° deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;

 

° eleggere i componenti degli organi associativi: Presidente, Vicepresidente e CD composto da dodici soci (più il Presidente ed il Vicepresidente);

 

° deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

 

° deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;

 

° deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;

 

    ° deliberare su ogni altro argomento che il CD vorrà ad essa sottoporre.

 

    ° deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;

 

° deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.

 

- Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

 

2)L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il CD lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

- Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione affissa in sede o scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.

- L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

3)L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.

- Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

- L’Assemblea è validamente costituita e le deliberazioni sono valide quando in conformità con l’ Art. 21 del Codice Civile.

- Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

         -     Normalmente le votazioni avvengono per alzata di mano. Dovranno avvenire per scheda segreta quando ne faccia richiesta un numero di soci che raggiungano un quinto dei soci presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.

         -     Le elezioni alle cariche sociali dovranno avvenire sempre con scheda a scrutinio segreto.

         -     Nei verbali delle assemblee devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

         -     I verbali verranno sottoscritti dal segretario del CD o dai suoi sostituti.

 

Art. 7 - Amministrazione

         -     L’Associazione è amministrata da un CD che dura in carica tre esercizi sociali, composto da quattordici membri.

         -     Gli amministratori sono eletti dall’assemblea ordinaria a scrutinio segreto.

         -     Risulteranno eletti, rispettivamente per ciascuna categoria, i soci che avranno riportato il maggior numero di voti.

         -     Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti validi, si considera eletto colui che da più tempo è iscritto nel libro dei soci.

         -     Il posto che dovesse risultare vacante nel corso del triennio verrà attribuito, per ciascuna categoria di soci, al primo dei non eletti, secondo l’ultimo scrutinio convalidato all’assemblea.

         -     Il consigliere che non partecipa a tre riunioni ordinarie del CD consecutivamente o sei riunioni nell’arco dell’anno solare, senza una giustificazione scritta e motivata sarà esonerato dall’incarico, con delibera del CD e sostituito dal primo dei non eletti (vedi comma 5 di questo articolo).

         -     Il CD nomina tra i suoi membri il segretario.

         -     Il CD nomina il direttore dei corsi, il Maestro direttore della banda ed il vice-maestro della banda, questo ultimo su proposta del maestro direttore.

         -     Con propria deliberazione, il CD determina i compiti e le attribuzioni per ciascuna delle cariche previste ai comma precedenti, fatta eccezione per il presidente, il vice-presidente, il segretario, il maestro direttore della banda e il vice-maestro della banda

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Art. 8 – Il Presidente

  • Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del CD.

  • Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

  • Egli convoca e presiede l’Assemblea e il CD.

  • Il Presidente in particolare:

° provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

 

°è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

 

  • Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

  • Il presidente in caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del CD, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

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Art. 9 – Il Vicepresidente e il Segretario

  1. Il Vicepresidente viene eletto dall’Assemblea; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite e nei singoli atti. Coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa e economica dell'Associazione

  2. Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

  • Al Segretario compete:

° la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del CD.

 

° curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del CD;

 

° la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

 

Art. 10 - Riunioni e validità delle deliberazioni del CD

         -     Il CD si riunisce almeno una volta al mese e comunque, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l’opportunità o gli pervenga richiesta scritta da almeno sei consiglieri.

- Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione affissa in sede o scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

         -         Il CD è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

         -     Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

         -     Le decisioni del CD vengono prese a maggioranza relativa dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

         -     Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

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Art. 11 - Comitati esecutivi

         -     Il CD, con deliberazione, può delegare talune attribuzioni a comitati esecutivi, composti da alcuni suoi membri, nominando per ciascun comitato il relativo coordinatore.

         -     Non possono costituire oggetto di delega: l’assunzione di obbligazioni cambiarie, avvalli e fidejussioni; le concessioni di ipoteche; i prelevamenti su conti correnti; la redazione e l’approvazione dei bilanci; le operazioni che implichino movimento di capitale; le assunzioni di dipendenti, collaboratori, procuratori ed artisti.

         -     Oltre ai membri scelti dal CD, fa parte di diritto del comitato preposto alle scuole ed istituti musicali il direttore dei corsi musicali.

         -     I comitati esecutivi, da designarsi in dipendenza delle attività didattiche ed artistiche di fatto esercitate dall’Associazione, sono formati da appartenenti al CD con diritto di voto, il cui numero non può essere inferiore a tre, né superiore a cinque, per ciascun comitato.

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Art. 12 - Validità e deliberazione dei comitati esecutivi

         -     Ogni comitato esecutivo si riunisce, senza obbligo di formalità per la convocazione, in tutti i casi in cui il coordinatore ne ravvisi l’opportunità.

         -     Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti il comitato.

         -     Le decisioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti deliberanti. In caso di parità prevale il voto del coordinatore.

         -     Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

         -     Il coordinatore è obbligato ad informare, alla prima riunione il CD, dando lettura del verbale delle deliberazioni adottate dal proprio comitato.

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Art. 13 – Beni Associazione

  • I beni dell’associazione sono costituiti da :

  • Le entrate dell’Associazione costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

°  quote associative e contributi degli associati;

°  erogazioni liberali di associati e terzi;

° donazioni e lasciti testamentari;

° entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

° contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;

° contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

° rendite patrimoniali;

° proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

° entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

° Beni mobili e immobili acquistati con le quote di cui ai comma precedenti o acquistati con altri proventi;

 

° Rendite derivanti da ogni forma di utilizzazione dei beni mobili ed immobili di proprietà ;

 

° Proventi derivanti dalle prestazioni artistico didattiche di cui all’art. 3.

  • E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

  • Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

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  • Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i creditori possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono, dopo l’esclusione del fondo comune, personalmente e solidalmente, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

 

  • Le quote associative verranno stabilite dal CD di anno in anno.

  • ​

Art. 14 - Esercizio finanziario

  • L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

  • Al termine di ogni esercizio finanziario, il CD redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale.

  • Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

 

Art. 15 - Ineleggibilità, decadenza, incompatibilità

  • Non può essere eletto membro del CD il socio che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.

  • Nessuno dei soci può essere eletto o nominato a più di una carica sociale.

  • Colui il quale risultasse eletto o nominato a più di una carica sociale dovrà optare per una di esse, nel termine massimo di otto giorni dalla proclamazione o dalla nomina. Mancando l’opzione, il presidente del CD decide insindacabilmente sulla carica da conservare. Al suo posto subentra il socio che segue nell’ordine di graduatoria.

  • ​

Art. 16 - Compensi per le cariche sociali

  • Le cariche e gli incarichi previsti dallo statuto sono gratuiti e non danno diritto a compenso alcuno a carico del bilancio dell’Associazione, salvo diversa deliberazione del CD.

  • ​

Art. 17 - Maestro direttore della banda

  • Il Maestro direttore della banda è nominato dal CD.

  • La persona designata deve essere in possesso di un titolo di studi musicali conseguito presso un conservatorio od istituto parificato o di altro attestato tecnico musicale che lo abiliti ad esercitare l’attività di maestro-direttore di banda.

  • Il Maestro direttore è un socio collaboratore dell’Associazione e non può essere eletto nel CD; può comunque presenziare alle riunioni del CD, se invitato, con diritto di parola.

  • Il Maestro direttore della banda propone, per la nomina al CD, il vice-direttore di banda e propone all’Assemblea l’indirizzo artistico e musicale dell’Associazione.

  • Il vice-direttore della banda può essere designato anche tra persone estranee al CD.

  • Qualora il CD ritenga non più soddisfacente il rendimento professionale ed artistico del Maestro direttore, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il CD, delibera il suo collocamento a riposo.

  • Il Maestro della banda presiede la commissione tecnica ed in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice-direttore.

  • Qualora il maestro direttore della Banda ritenga non più soddisfacente il rendimento artistico-musicale del suo sostituto, può proporre al CD la sua sostituzione con persona ritenuta idonea.

  • ​

Art. 18 - Commissione tecnica

  • La commissione tecnica è composta dal maestro direttore, che la presiede, dal vice-direttore, dal presidente del CD, dal direttore dei corsi e da esperti nominati dal CD medesimo.

  • La commissione tecnica esamina gli aspiranti musicanti sprovvisti di titolo accademico-scolastico musicale; esprime il suo giudizio sulla idoneità artistico-musicale di coloro i quali, provenendo da scuole, conservatori o istituti musicali, intendano entrare a far parte della Banda stessa.

  • La commissione tecnica esprime inoltre pareri tecnico-musicali in tutti i casi richiesti dal CD e nei passaggi di categoria dei componenti le formazioni artistico musicali dell’Associazione.

  • ​

Art. 19 – Direttore dei corsi

  • Il CD nomina “direttore dei corsi” chiunque ritenga idoneo a ricoprire questo ruolo.

  • Il direttore dei corsi fa da tramite tra gli insegnanti della scuola gli allievi la commissione tecnica ed il CD.

  • Gestisce l’andamento temporale dei corsi: inizio, fine, eventuali pause per festività o altri motivi.

  • Gestisce gli spazi fisici dell’associazione: assegna le aule ai vari insegnanti e gestisce l’utilizzo della sala prove.

  • Organizza tutti gli eventi legati ai corsi scolastici quali saggi di fine anno e presentazione dei corsi stessi.

  • Collabora con gli istituti scolastici per la promozione dei corsi dell’Associazione attraverso lezioni/concerto ed altri progetti.

  • ​

Art. 20 – Scuola

  • L’Associazione in conformità con quanto elencato nell’art.3 istituisce al suo interno una scuola per l’insegnamento delle discipline musicali e di tutte le discipline legate ad esse.

  • La scuola è gestita didatticamente dal direttore dei corsi ed amministrativamente tramite la segreteria didattica dell’Associazione.

  • Qualsiasi decisione appartenente all’organo scolastico è comunque subordinata all’approvazione del CD che rimane organo sovrano di guida della scuola agendo attraverso il direttore dei corsi e la segreteria.

  • Ogni socio partecipante ai corsi della scuola dovrà versare un contributo mensile deciso dal CD atto a coprire i costi di gestione e dei collaboratori senza rappresentare lucro alcuno.

 

 

Art. 21 - Scioglimento e liquidazione

  • L’Associazione non è limitata nel tempo.

 

  • In qualunque caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione in conformità con l’Art.9 del Codice del Terzo Settore (legge 117/17).

  • ​

Art. 22 - Membri onorari ed incaricati

  • Il CD può nominare membri onorari e conferire cariche onorarie a persone o rappresentanti di associazioni, enti pubblici o società che si siano distinti per atti di benemerenza nei confronti dell’Associazione.

 

  • Il CD può nominare collaboratori, custodi dei locali e coadiutori dell’attività sociale, ai quali viene riconosciuto lo status di soci ordinari.

 

  • Le nomine hanno validità limitata nel tempo, configurata con la durata in carica del corrente CD

  • ​

Art. 23 - Regolamento interno

  • Il funzionamento tecnico e amministrativo dell’Associazione sarà disciplinato da un apposito regolamento interno che verrà redatto dal CD ed approvato dall’assemblea dei soci.

  • ​

Art. 24 - Norma generale

  • L’Associazione deve tenere, a cura del CD, i seguenti libri:

°libro degli associati;

 

°registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

 

°libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

 

°libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

  • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

  • L’Associazione si avvale delle agevolazioni previste dalla legge 398 del 16/12/1991 secondo richiesta inoltrata presso la SIAE e l’agenzia delle entrate.

 

  • Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

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